FONDO DI SOLIDARIETA'
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini) è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all'articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
In seguito all'emergenza sanitaria legata al coronavirus, è stato elevato l'importo massimo dei mutui ammessi alla sospensione da 250 mila a 400 mila euro.
Per ulteriori informazioni:
- Visita il sito del MEF
- Chiama il Numero Verde 800 991499
- Scrivi una e-mail a servizioclienti@bpp.it
- Compila qui il Form
I casi attualmente previsti per l’accesso al Fondo sono:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione dell’orario, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%;
- calo del fatturato per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti;
- eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.