Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali suscettibili di produrre effetti destabilizzanti per i singoli intermediari e per il sistema finanziario nel suo complesso ovvero di minaccia della pace e della sicurezza internazionale.
Banca Popolare Pugliese risponde in modo responsabile alla complessità e pericolosità dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a tal fine svolge le proprie attività in conformità alle disposizioni normative nazionali e comunitarie e adotta politiche di prevenzione e contrasto.
La Banca ha adottato misure di adeguata verifica della clientela graduate in proporzione all’approccio basato sul rischio. L’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo[1] è eseguita in occasione:
- dell’apertura di un nuovo rapporto continuativo;
- dell’esecuzione di operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- dell'esecuzione di operazioni occasionali (ovvero non riconducibile a un rapporto continuativo in essere con Banca Popolare Pugliese) che consistano in un trasferimento di fondi (quali ad esempio bonifici, addebiti diretti o trasferimenti effettuati utilizzando una carta di pagamento), superiore a mille euro.
L’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo è effettuata in ogni caso:
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando sussistano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
Al dovere della Banca di provvedere all’adeguata verifica della clientela, corrisponde l’obbligo del cliente di fornire le informazioni richieste. Art. 22, D.Lgs. 231/2007 - “Obblighi del Cliente”:
- I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
- Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.
Chiunque essendo obbligato, ai sensi della normativa antiriciclaggio, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito secondo quanto previsto dall’art 55 del D.Lgs 231/07.
1 Titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.