NUOVE REGOLE EUROPEE IN MATERIA DI DEFAULT
Cosa cambia
Dal 1° gennaio 2021 Banca Popolare Pugliese applicherà le nuove regole europee in materia di classificazione dei clienti in "default" cioè inadempienti rispetto a un credito concesso dalla banca.,
La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default” - introdotta dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepita a livello nazionale da Banca d’Italia - stabilisce criteri più restrittivi rispetto a quelli finora adottati sulle modalità di rimborso dei crediti da parte dei clienti, con l’obiettivo di uniformare le regole a livello comunitario.
Perché è importante seguire le nuove regole
Essere informato sulle nuove logiche è molto importante per evitare di essere classificato come inadempiente e incorrere nelle eventuali azioni di recupero del credito da parte della banca, anche per sconfinamenti su conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo che attualmente non generano conseguenze in termini di classificazione.
In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti di BPP. Inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate ed esposte nei confronti della BPP.
Principali novità
Regole attuali | Nuove regole | |
QUANDO SCATTA L'INADEMPIENZA | Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca | Il Cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:
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QUANDO TERMINA L'INADEMPIENZA | Lo stato di default decade a partire dal momento in cui il cliente rientra dallo sconfino e/o ripiana i pagamenti arretrati | Lo stato di default permane per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente rientra dallo sconfino e/o ripiana i pagamenti arretrati |
COMPENSAZIONI TRA LE DIVERSE POSIZIONI DEL DEBITORE NEI CONFRONTI DELLA BANCA | È consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente | La compensazione su iniziativa banca non è più consentita. Di conseguenza, la banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate |
CONTAGIO DEL DEFAULT TRA CLIENTI CONNESSI | Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) | Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) sono previste alcune nuove regole di contagio del default:
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La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi una perdita superiore all’1%, la Banca è tenuta a classificare il cliente in stato di default.
Sulla base delle nuove regole, anche solo uno sconfinamento di conto corrente superiore a 100 euro (Persone fisiche e PMI) e di 500 euro (Imprese) per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso la banca, comporta lo stato di default di tutte le esposizioni, e potrebbe rendere più difficoltoso l’accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.
Come evitare il default:
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La tua Filiale BPP o il tuo Gestore sono a completa disposizione per ogni richiesta di chiarimento e per fornirti tutto il supporto necessario.
La Normativa di riferimento è la seguente:
EBA/GL/2016/07 “Linee
Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013
EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017