Compito
delle istituzioni
è quello di essere garanti del
mercato,
senza ingerirsi nelle scelte
che nel mercato spettano soltanto alla libertà,
alla responsabilità e al rischio
degli azionisti.
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Le banche, di qualsiasi dimensione, origine e natura (grandi gruppi,
banche popolari, banche di credito cooperativo, società per
azioni storiche e Casse SpA autonome), sono accomunate
innanzitutto nel legittimo interesse a competere nel mercato aperto
con le regole dellUnione europea e della moneta unica, senza
privilegi o discriminazioni, nel convergente interesse allefficienza
e alla produttività. Le banche sono fortemente interessate
a vedere garantiti uguali punti di partenza nella competizione del
mercato.
In questo quadro sono, invece, penalizzanti lincertezza del
diritto e i tentativi legislativi di condizionare la composizione,
la forma e la natura societaria delle banche. Infatti, dopo la piena
applicazione della legge Ciampi e dopo la grande riorganizzazione
del sistema bancario italiano, si è concluso il processo
di privatizzazione delle banche italiane, che erano state in larga
parte nazionalizzate nel ventennio fascista. Questo processo si
è completato in maniera irreversibile e contestuale alla
nascita della Banca centrale europea e dellEuro, con tutto
ciò che ne è conseguito. Pertanto, ora le banche italiane
vivono una nuova fase della loro storia, totalmente inserite e protagoniste
nel mercato e nelle regole europee e si deve ritenere completata
la fase storica di intervento legislativo sulla natura delle banche.

In proposito, riteniamo convintamente che i trattati europei vigenti
prima ancora della nascente Costituzione europea e la sempre vigente
Costituzione della nostra Repubblica garantiscono appieno lautonomia,
la libertà e la responsabilità di banche sempre più
europee. Tutto ciò deve essere rispettato anche dal legislatore
italiano, che ora non deve più interferire in scelte societarie
che spettano unicamente agli organi delle banche, innanzitutto al
loro libero azionariato, sotto la vigilanza delle autorità
autonome di garanzia, soprattutto della Banca dItalia.
Insomma, sono soltanto gli azionisti delle banche, che sono imprese
e non più enti o istituzioni, che debbono sviluppare le proprie
strategie e misurarsi sul mercato e possono decidere, sotto la loro
responsabilità imprenditoriale, le eventuali trasformazioni
societarie previste dal Testo Unico, senza costrizioni o condizionamenti
politici e legislativi di alcun livello istituzionale. Questa profonda
libertà e responsabilità di scelta è strettamente
connessa alla natura privata delle banche e dei loro azionisti,
nelle varie forme individuali, societarie o di investitori istituzionali,
fra i quali vanno contemplate pure le Fondazioni di origine bancaria
che hanno anche in larghissima parte dismesso il controllo sulle
rispettive banche e che comunque sono sempre soggetti privati, nati
e cresciuti con fondi esclusivamente non pubblici e comunque privatizzate
dalla legge Ciampi.
Pertanto non rivendichiamo soltanto la responsabilità e la
libertà di scelta di tutti gli azionisti delle banche, ma
in particolare riteniamo che un filo comune di principio oggi più
che mai colleghi limpegno per lautodeterminazione responsabile
dei propri destini di ciascuna banca, sia essa una Cassa SpA autonoma,
un grande gruppo, una banca popolare, una SpA storica o una banca
di credito cooperativo. Inoltre, sollecitiamo uguali norme europee,
che garantiscano uguaglianza nei punti di partenza nella competitività,
in particolare sul fisco, sullOpa e su tutte quelle regole
che debbono essere uniformate in un mercato unico con moneta unica.
Anche nel nostro linguaggio dobbiamo essere attenti: non si può,
infatti, più parlare di enti conferenti e di conferitarie.
Il tempo dei conferimenti è passato e concluso da un pezzo:
le Fondazioni non sono più ormai gli Enti conferenti, ma
investitori istituzionali come tanti altri, e le banche conferitarie
sono società come tante altre che possono avere o meno nel
loro azionariato anche quote di Fondazioni, così come talune
Fondazioni sono azioniste di banche SpA storiche che non sono mai
state società conferitarie.
Insomma, parafrasando Kant, che sosteneva che ognuno può
essere felice a modo suo, possiamo dire che ognuno deve essere responsabile
della propria azienda.
Tutti i cambiamenti che sono intervenuti non debbono far venir meno
lorgoglio per la propria storia e natura, per il ruolo aggregante
nella società che quotidianamente viene svolto e che per
le Casse ha ricevuto un significativo riconoscimento perfino nel
più recente libro di Ralf Dahrendorf sulla libertà
attiva.
Bisogna, pertanto, che anche in Italia non sussista per le banche
di ogni tipo, natura e storia lincertezza del diritto innanzitutto
a livello costituzionale.
Lart. 117 della Costituzione, innovato dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, numero 3, tra le materie di legislazione
concorrente tra lo Stato e le Regioni elenca diverse questioni
di rilievo per le banche (specifichiamo che «nella natura
di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato»). Tra
le materie di legislazione concorrente figurano anche:
«Casse di Risparmio, Casse Rurali, Aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale».
Lincertezza del diritto appare evidente e foriera di equivoci
e rischi. Infatti la Costituzione ora parla di Casse di risparmio,
ovvero di banche-enti che non esistono più da un decennio.
Oltretutto, il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
ha realizzato per le banche un netto passo avanti abolendo la vecchia
categoria delle Casse di risparmio, che da anni sono società
per azioni.
Anche la dizione Casse rurali ricorda una definizione
delle Banche di credito cooperativo antecedente al Testo Unico del
Credito. Non è nemmeno inequivoca la definizione di Aziende
di credito a carattere regionale. Inoltre, dove sono ormai
gli Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale,
visto il modello di banca universale espresso dal Testo
Unico bancario del 1993?
Più chiaro è il sempre vigente articolo 47 della Costituzione,
che continua a disporre che «la Repubblica incoraggia e tutela
il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
lesercizio del credito».
Si attendono, pertanto, dalla Corte Costituzionale e dal Parlamento
decisioni inequivoche che superino i possibili equivoci ed evitino
la tentazione di cercare di imporre per legge a qualsivoglia tipologia
di banche obblighi di organizzazione societaria che non siano conseguenti
ad esigenze di solidità, trasparenza e correttezza, sintomi
di sana e prudente gestione, disposte autonomamente e con imparzialità
dalla Vigilanza della Banca dItalia.
Oltretutto, la sempre vigente Costituzione della Repubblica dispone
che «liniziativa privata è libera» (articolo
41), mentre i vigenti trattati sui quali poggia lUnione europea
dispongono, tra laltro, «il ravvicinamento delle legislazioni
nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune».
Insomma, compito delle istituzioni è quello di essere garanti
del mercato, senza ingerirsi nelle scelte che nel mercato spettano
soltanto alla libertà, alla responsabilità e al rischio
degli azionisti, degli amministratori e dei dirigenti delle aziende
di credito ai quali (e non ad altri) spetta anche la competenza
sulle tipologie e forme societarie e sulla libera scelta di eventuali
trasformazioni e passaggi da una ad altre forme aziendali.
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